Anche le facciate interne possono ledere il decoro architettonico
Anche le facciate interne possono ledere il decoro architettonico del condominio
Abbiamo chiesto al portale DirittoInformazione.it (http://www.dirittoinformazione.it) fino a che punto un privato ha libertà per quanto concerne la disposizione dei muri domestici esterni, nella fattispecie abbiamo ricevuto preziose informazioni circa la fattispecie delle facciate interne di un complesso condominiale; di seguito l'approfondimento scaturito.
Anche le facciate interne di un complesso condominiale possono ledere il decoro architettonico dell’edificio, e pure ove la parte “incriminata” sia di proprietà privata. Questo è quanto riporta il portale DirittoInformazione.it, che a sua volta richiama la recentissima sentenza numero 1718/2016 della Corte di Cassazione.
Al proposito va ricordato che, secondo l’articolo 1120 del Codice Civile, sono vietate quelle opere che alterino il decoro architettonico dell’edificio. Sino ad oggi, molti Giudici ritenevano che questo principio dovesse valere esclusivamente per le facciate esterne/principali del complesso condominiale, ovvero per quelle visibili da parte di terzi.
Secondo la recentissima decisione del massimo Giudice in Italia, invece, l'alterazione del decoro può riguardare anche una facciata interna, dove in questo caso l’alterazione è stata ritenuta sussistente per delle tende da sole apposte sul balcone di una proprietà.
Secondo la Corte, la circostanza che talune sentenze abbiano escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato non implica che sempre e in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne. E’ invece rimesso al Giudice il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata, esterna o interna che sia.
Alla luce di questa decisione, occorre quindi fare attenzione all’opera che si decide di eseguire sul proprio appartamento condominiale perché si rischia di essere obbligati a rimuoverla. Conviene quindi previamente testare l’eventuale compatibilità dell’opera con quello che è il decoro architettonico dell’edificio, dove per “decoro architettonico” - ai sensi del già richiamato articolo 1120 - deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. Tali regole valgono quindi per tutti gli edifici, e non solo per quelli di pregio. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un esperto qualificato.